Approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci il 29 novembre 2019
Registrato presso l’Ufficio delle Entrate, Uff. di Torino 4, il 15 gennaio 2020, reg. n. 56.

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e sede

  1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l’Organizzazione di Volontariato “Gruppo Archeologico Torinese ODV” siglabile “GAT ODV”.
  2.  La denominazione dell’ODV sarà automaticamente integrata dall’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell’iscrizione dell’associazione al RUNTS.
  3.  GAT ODV ha sede legale nel Comune di Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune, e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l’ODV è iscritta.
  4.  La durata dell’ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 11.
  5. L’ODV potrà istituire Sezioni territoriali non autonome.

Articolo 2 – Scopi e finalità

GAT ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di individuare e valorizzare il patrimonio culturale, artistico e archeologico, e di promuoverne la conoscenza e la consapevolezza, in particolare:

  • sensibilizzando l’opinione pubblica ai problemi riguardanti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale;
  • sollecitando l’applicazione delle leggi vigenti e promuovendo l’emanazione di norme legislative e di provvedimenti amministrativi allo scopo di proteggere il patrimonio storico, artistico e monumentale;
  • promuovendo la salvaguardia, l’arricchimento e la valorizzazione del patrimonio culturale, nonché perseguendo l’accrescimento e la diffusione dell’interesse per la cultura in tutte le sue espressioni.

Articolo 3 – Attività

  1. Per la realizzazione dello scopo di cui all’art. 2 e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, GAT ODV si propone, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
    interventi di monitoraggio e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
    organizzazione e gestione di eventi culturali, artistici o ricreativi di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
    Nello specifico, a titolo esemplificativo L’ODV intende:
    – realizzare iniziative sul territorio, attraverso ricerche, studi e altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale;
    promuovere l’istituzione e la gestione di musei, aree archeologiche e monumenti, perseguendone la valorizzazione;
    realizzare e diffondere pubblicazioni, monografie, guide e carte archeologiche, riviste, periodici, strumenti audiovisivi e altri media divulgativi;
    – collaborare alle iniziative promosse per il salvataggio e la difesa del patrimonio culturale danneggiato da eventi calamitosi;
    tessere rapporti scientifici e di studio con gli organi di tutela, con gli ambienti culturali e universitari e con i ricercatori indipendenti;
    curare la costituzione, l’organizzazione e la disponibilità di una propria Biblioteca;
    – organizzare convegni, seminari, tavole rotonde, mostre, conferenze, dibattiti, studi e iniziative
    didattiche per favorire il dialogo e il confronto sulle tematiche dei Beni Culturali;
    – collaborare con Associazioni, Enti e privati che perseguano gli stessi fini dell’ODV.
  2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’ODV prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
  3. L’ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. La loro individuazione può avvenire su proposta del Consiglio Direttivo ed essere approvata in Assemblea dei Soci.
  4. Nel caso l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell’art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
  5. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall’ODV le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci.
  6. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo stabilito dall’organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell’art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).
  7. Ogni forma di rapporto economico con l’ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.
  8. L’ODV ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
  9. L’ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l’attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Articolo 4 – Patrimonio e risorse economiche

  1. Il patrimonio dell’ODV durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da:
    – Beni mobili e immobili di proprietà dell’ODV;
    – Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all’ODV;
     – Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
  2. L’ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
    – Quote associative e contributi degli aderenti;
    – Contributi pubblici e privati;
    – Donazioni e lasciti testamentari;
    – Rendite patrimoniali;
    – Attività di raccolta fondi (ai sensi dell’art. 7 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
    – Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
    – Attività “diverse” di cui all’art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
  3. L’esercizio sociale dell’ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’ODV, almeno 15 (quindici) giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
  4. È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  5. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell’ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 5 – Soci

  1. Ai sensi dell’art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore a sette. Possono fare parte dell’ODV tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell’organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
  2. L’adesione all’ODV è volontaria e a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art. 6.

Articolo 6 – Criteri di ammissione ed esclusione 

  1. L’ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite dall’ODV e con l’attività d’interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell’interessato, con la quale l’interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’ODV. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto dell’istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
  2. Le domande di ammissione dei soci minorenni devono essere controfirmate da un genitore o da chi ne fa le veci.
  3. Avverso l’eventuale rigetto dell’istanza, che deve essere sempre motivato e comunicato all’interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all’Assemblea dei soci.
  4. Il ricorso all’Assemblea dei soci è ammesso entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
  5. Il Consiglio direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall’Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
  6. La qualità di Socio si perde:
    – per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all’ODV;
    – per esclusione conseguente a comportamento contrastante con la legislazione vigente e con lo Statuto e gli scopi dell’ODV;
    – per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 (sessanta) giorni dall’eventuale sollecito scritto.
    – L’esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
    – La perdita della qualifica di Socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’ODV sia all’esterno per designazione o delega, e la restituzione della tessera associativa.
    – In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’ODV.

Articolo 7 – Diritti e Doveri dei soci

  1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’ODV e alla sua attività. In particolare:
    I soci hanno il diritto:
    – di partecipare a tutte le iniziative e le attività promosse dall’ODV, ricevendone informazione e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’ODV;
    – se maggiorenni, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
    – se maggiorenni, di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
    – di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy.
    I soci sono obbligati:
    – all’osservanza dello Statuto, dell’eventuale regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
    – a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’ODV;
    – al pagamento nei termini della quota associativa, come annualmente stabilita dall’Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile, e in nessun caso può essere restituita.
  2. L’iscrizione a GAT ODV non dà alcun diritto a svolgere ricerche archeologiche non esplicitamente gestite dall’ODV in seguito a specifici accordi e/o convenzioni con le autorità preposte, o che comunque non ricadano esplicitamente sotto l’egida delle autorità medesime.
  3. In caso di rinvenimenti fortuiti, il socio dovrà rivolgersi direttamente alle Autorità competenti nei modi previsti dalla legge, essendo comunque tenuto a presentare una tempestiva comunicazione alla Direzione dell’ODV.

Articolo 8 – Organi dell’ODV

Sono organi dell’ODV:

  • L’Assemblea dei soci;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente;
  • La Giunta Esecutiva.

Articolo 9 – Assemblea dei Soci 

  1. 1. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’ODV, regola l’attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
  2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno un mese nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
  3. Ciascun associato dispone del voto singolo, e può farsi rappresentare da un altro Socio, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Nessun Socio può rappresentare più di 3 soci.
  4. Gli associati che non sono iscritti da almeno 1 mese nel libro degli associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né elettorato attivo o passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
  5. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto al socio minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell’associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. I soci minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
  6. I soci possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
  7. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario.
  8. L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
  9. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 15 (quindici) giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest’ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
  10. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
  11. Le delibere assunte dall’Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
  12. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l’Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell’ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 10 – Assemblea ordinaria dei Soci

  1. L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità i membri della Giunta Esecutiva non votano.
  2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza dei soci presenti o rappresentati.
  3. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
  4. L’Assemblea ordinaria:
    – approva il bilancio ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 117/2017 e la relazione di attività;
    – discute e approva i programmi di attività;
    – elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo, approvandone preventivamente il numero, e li revoca;
    – delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    – approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    – ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
    – delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
    – delibera sull’esclusione dei soci;
    – delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
    – delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
    – delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’ODV stessa;
    – determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3 comma 6 dello Statuto;
    – delibera sull’esercizio di eventuali attività diverse, ai sensi dell’art. 3 comma 4 del presente Statuto.
  5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili ai soci e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 11 – Assemblea straordinaria dei Soci

  1. La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 9.
  2. Per deliberare lo scioglimento dell’ODV e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
  3. L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dello Statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell’ODV con la presenza, in proprio o per delega, del 50% più 1 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 12 – Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 fino a un massimo di 15 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Si applica l’articolo 2382 del Codice Civile.
  2. L’Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eligendo Consiglio Direttivo.
  3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il o i Vicepresidenti, il Tesoriere, il Segretario.
  4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell’ODV, e in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo; predispone il bilancio consuntivo dell’ODV, da sottoporre al Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Soci; ha il potere di firma disgiunta sulle disponibilità esistenti sui conti bancari dell’ODV.
  5. In caso di morte, esclusione o dimissioni, notificate per iscritto, di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l’Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
  6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
  7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’ODV, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci.
  8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea, ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinariadell’ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
    – attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
    – approva e presenta all’Assemblea il bilancio consuntivo ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 117/2017 e la relazione di attività;
    – delibera sulle domande di nuove adesioni;
    – sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione di quei soci che non operino o abbiano operato secondo la legislazione vigente e i dettami dello Statuto;
    – approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
    – sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
    – delibera sull’impiego dei fondi disponibili;
    – propone l’individuazione e l’esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 comma 4 del presente Statuto;
    – approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3 comma 6 dello Statuto;
    – approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’ODV;
    – esamina ed eventualmente approva la nomina di delegati o rappresentanti presso enti esterni, definendone i poteri, e la richiesta di costituzione di sezioni territoriali dell’ODV da essa amministrativamente dipendenti;
    – ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
  9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o da uno di essi, se in numero maggiore di uno; in loro assenza, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
  10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno tre volte all’anno, e tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre componenti.
  11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 (sette) giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
  12. Il non intervento di un consigliere a tre sedute consecutive senza valida giustificazione produce la decadenza d’ufficio dello stesso.
  13. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
  14. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
  15. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
  16. L’obbligatorietà dell’iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 15 avrà efficacia a partire dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 13 – Presidente

  1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’ODV e ha il potere di firma disgiunta sulle disponibilità esistenti; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci.
  3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano a un Vicepresidente.
  4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Articolo 14 – Giunta Esecutiva

  1. La Giunta Esecutiva è l’organo esecutivo dell’ODV.
  2. Attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e prende eccezionalmente decisioni in casi urgenti: queste ultime dovranno essere sottoposte a successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
  3. La Giunta è composta dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Segretario e dal Tesoriere.
  4. I membri della Giunta sono rieleggibili fino a un massimo di tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature tra i membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 15 – Comitati Tecnici

Nell’ambito delle attività approvate dell’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l’ODV intende promuovere. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Articolo 16 – Libri sociali

È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

  • il libro dei Soci;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
    È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Articolo 17 – Scioglimento

  1. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
  2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
  3. Il suddetto parere è reso entra 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
  4. L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 18 – Norme finali

  1. Il presente Statuto annulla e sostituisce il precedente, originariamente redatto con atto del notaio Bruno Tessitore in data 17 dicembre 1992, repertorio n. 18707/7776 e registrato in Torino il 23 dicembre 1992, numero 43118, e successivamente modificato e registrato presso l’Agenzia delle Entrate, direzione di Torino, in data 10 ottobre 2012, numero 4928.
  2. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

Torino, 29 novembre 2019