STATUTO
del
GRUPPO ARCHEOLOGICO TORINESE - GAT
Onlus
versione
approvata dal Consiglio Direttivo del GAT il 25 novembre
2008
sottoposta a ratifica e approvata dall'Assemblea
Straordinaria dei Soci il 19 dicembre 2008
registrata presso l'Ufficio delle Entrate, Uff. di Torino 4,
il 18 febbraio 2009 n. 870/1.
Vedi
anche il Regolamento
del GAT
Titolo I
Articolo
1 - COSTITUZIONE
Il "GRUPPO ARCHEOLOGICO TORINESE ONLUS", più
brevemente denominato "G.A.T.", è una Associazione
volontaristica per la tutela e la valorizzazione del
patrimonio artistico, culturale e archeologico, costituita
con atto del Notaio Luisa Quaglino Rinaudo in data 12 Maggio
1992, repertorio numero 80267/23607, registrato in Torino,
19 Maggio 1992 numero 17914.
Articolo
2 - SEDE E DURATA
L'Associazione ha sede in Torino, via Giovanni Antonio
Bazzi numero 2.
La durata dell'Associazione è
illimitata.
Articolo
3 - SCOPI
L'Associazione non ha scopo di lucro e non ha alcun
vincolo politico o confessionale.
L'Associazione ha lo scopo di individuare, proteggere e
valorizzare il patrimonio archeologico, monumentale,
storico, artistico e culturale nazionale e internazionale,
collaborando, in regime di volontariato, con le
Autorità preposte e svolgendo attività che non
siano in contrasto o in opposizione alle disposizioni
legislative che regolano la materia.
Per la realizzazione dei suoi scopi l'Associazione si
propone di:
- sensibilizzare
l'opinione pubblica ai problemi riguardanti la tutela e
la valorizzazione del patrimonio culturale;
- sollecitare
l'applicazione delle leggi vigenti, promuovere
l'emanazione di norme legislative e di provvedimenti
amministrativi allo scopo di proteggere e accrescere il
patrimonio storico, artistico e monumentale;
- realizzare
iniziative di turismo socio-culturale attraverso campi
archeologici, viaggi di studio, eccetera;
- promuovere
l'istituzione e la gestione di musei, aree archeologiche
e monumenti, assicurandone la valorizzazione e la
tutela;
- realizzare
monografie, carte archeologiche, riviste, periodici,
strumenti audiovisivi e altri media
divulgativi;
- partecipare
attivamente, nell'ambito delle strutture pubbliche di
protezione civile, alle iniziative promosse per il
salvataggio e la difesa del patrimonio culturale
danneggiato da eventi calamitosi;
- tessere
rapporti scientifici e di studio con gli organi di
tutela, con gli ambienti culturali e universitari e con i
ricercatori indipendenti;
- curare
la costituzione, l'organizzazione e la
disponibilità di una Biblioteca; organizzare
convegni, seminari, tavole rotonde, mostre, conferenze,
dibattiti, studi e iniziative didattiche per favorire il
massimo dialogo e il maggior numero di momenti di
confronto sui Beni Culturali;
- promuovere
la salvaguardia, l'arricchimento e la valorizzazione del
patrimonio artistico e culturale, l'accrescimento e la
diffusione dell'interesse per la cultura e l'arte in
tutte le loro espressioni, nonché lo sviluppo di
iniziative atte a favorire l'evolversi di quella
molteplicità di processi artistico-culturali che
si manifestano nella società
contemporanea;
- collaborare
con Associazioni, Enti e privati che perseguano gli
stessi fini del G.A.T.;
- adottare
ogni altra iniziativa che sarà ritenuta valida dal
Consiglio Direttivo per il perseguimento degli scopi
sociali nell'ambito delle norme del presente
Statuto.
Articolo
4 - PATRIMONIO
Il patrimonio del G.A.T., costituito da attività
mobiliari e immobiliari, proviene da:
- quote
dei soci;
- contributi
dello Stato, di Enti o di Istituzioni finalizzati
esclusivamente al sostegno delle attività
sociali;
- contributi
di soci e di privati;
- contributi
volontari a qualsiasi titolo (donazioni e lasciti
testamentari);
- rimborsi
derivanti da convenzioni;
- entrate
derivanti da attività commerciali e produttive
marginali.
Il
Consiglio Direttivo si riserva la verifica della
conformità alle norme statutarie delle entrate
suindicate e la relativa approvazione.
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto,
di utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale tra
i soci, durante la vita dell'organizzazione, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per
legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed
unitaria struttura.
È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di
gestione nelle attività istituzionali e in favore
degli scopi previsti dallo
Statuto.
Titolo
II
SOCI
Articolo
5 - SOCI
Possono far parte dell'Associazione G.A.T. tutte le
persone fisiche che ne facciano richiesta e si impegnino per
l'attuazione dei programmi statutari.
L'adesione all'Associazione è volontaria; tutti i
soci hanno diritto a partecipare alle iniziative promosse
dal G.A.T. e il dovere di contribuire, secondo le proprie
possibilità, alla realizzazione degli scopi
sociali.
L'attività viene prestata dai soci in modo personale,
spontaneo e gratuito, senza alcun fine di lucro.
Ogni attività svolta dai soci nell'ambito del G.A.T.
è da considerarsi a esclusivo beneficio
dell'Associazione stessa.
L'Associazione potrà rimborsare ai soci unicamente le
spese vive effettivamente sostenute entro limiti
preventivamente concordati.
I soci si
distinguono in:
Sono soci
onorari, con durata annuale, quelli che, su proposta della
Direzione del Gruppo, vengono ritenuti tali dal Consiglio
Direttivo per il contributo materiale e morale dimostrato
nei confronti del Gruppo stesso.
I soli soci ordinari maggiori di età in regola con il
pagamento della quota sociale dell'anno solare in corso, e
quelli onorari, sempre maggiori di età, hanno diritto
di voto singolo nelle assemblee e possono rivestire cariche
negli organi dell'associazione.
Le quote sociali di iscrizione, intrasmissibili e non
rivalutabili, valide per un anno solare, sono fissate ogni
anno dal Consiglio Direttivo.
Le domande di iscrizione dei soci minorenni dovranno essere
controfirmate da un genitore o da chi ne fa le veci.
Ogni socio che non si comporti secondo i dettami dell'Atto
Costitutivo, dello Statuto e della legislazione vigente,
può essere espulso dall'Associazione con delibera
motivata del Consiglio Direttivo, su proposta di un
qualsiasi Consigliere. L'espulsione dall'Associazione
comporta automaticamente l'obbligo di consegna della tessera
d'iscrizione.
Si può perdere la qualifica di socio per dimissioni o
per mancato rinnovo dell'iscrizione al G.A.T.. In tal caso
il socio è tenuto alla riconsegna della tessera
dell'Associazione.
L'iscrizione al G.A.T. non dà alcun diritto a
svolgere ricerche archeologiche sul territorio che non siano
esplicitamente gestite dall'Associazione in seguito a
specifici accordi e/o convenzioni con le autorità
preposte &endash; nello specifico le Soprintendenze per
i Beni Archeologici competenti per territorio &endash; o
che comunque non ricadano esplicitamente sotto l'egida delle
autorità medesime.
In caso di rinvenimenti fortuiti il socio dovrà
rivolgersi direttamente alle Autorità competenti nei
modi previsti dalla legge, essendo comunque tenuto a
presentare una tempestiva comunicazione alla Direzione
dell'Associazione.
Il G.A.T. garantisce ai soci idonea assicurazione per le
attività svolte nell'ambito associativo,
nonché per la responsabilità civile verso
terzi.
La partecipazione a qualunque attività del G.A.T.
è subordinata al regolare versamento della quota
associativa.
Titolo
III
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo
6 - ORGANI SOCIALI
Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci, il
Consiglio Direttivo, la Direzione del Gruppo (composta dal
Direttore, dal Direttore Tecnico e dal Direttore
Organizzativo), la Giunta Esecutiva, il Segretario, il
Tesoriere, il Revisore dei Conti.
Articolo
7 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano
dell'Associazione ed è composta da tutti i soci
ordinari in regola con il versamento delle quote sociali ed
onorari, nei cui confronti non sia intervenuto provvedimento
di espulsione.
All'Assemblea sono riservate quelle decisioni, nomine e
determinazioni che il presente Statuto le attribuisce, oltre
a quelle riservate dalla legge.
L'Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria almeno una
volta l'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci e dei
programmi di attività, entro il primo quadrimestre
dell'anno successivo all'attività di riferimento, in
ottemperanza a quanto disposto dalla lettera g) comma 1
dell'articolo 10 del D.Lgs 460/1997 s.m.i..
L'Assemblea dei Soci viene convocata dal Direttore del
G.A.T., o da chi ne fa le veci, con indicazione del giorno,
dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno,
mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici)
giorni prima del giorno fissato.
L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione
con la presenza della maggioranza dei soci, in seconda
convocazione con quale che sia il numero di questi.
L'Assemblea straordinaria può essere richiesta e deve
essere convocata ogni qualvolta lo stesso Direttore o almeno
quattro membri del Consiglio Direttivo, o un sesto degli
associati, ne ravvisino l'opportunità. Nel caso il
Direttore non ottemperasse alla convocazione entro quindici
giorni dalla richiesta, la convocazione potrà essere
effettuata dagli stessi richiedenti.
L'Assemblea straordinaria è valida in prima
convocazione con la presenza di due terzi dei soci, in
seconda convocazione, con quale che sia il numero di
questi.
Ogni delibera sarà valida con la maggioranza dei
presenti all'Assemblea ordinaria e con la maggioranza dei
due terzi dei presenti all'Assemblea straordinaria e salvo
quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia.
L'Assemblea è presieduta dal Direttore del G.A.T. o
da chi ne fa le veci.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale
sottoscritto dal Direttore del G.A.T., dagli eventuali
scrutatori e dal segretario eventualmente nominato per la
circostanza.
Il diritto di voto viene esercitato in assemblea
personalmente dal socio e può essere esercitato dal
medesimo a mezzo di delega scritta ad altro socio.
Ogni socio non può presentare più di tre
deleghe di altri soci.
L'Assemblea dei soci, in seduta ordinaria, ha anche il
compito di eleggere i membri del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio uscente propone il numero dei Consiglieri da
eleggere, non inferiore a nove, e provvede a costituire una
Commissione che raccoglierà le candidature e
curerà le operazioni relative alle elezioni. Ciascun
socio, in assemblea, può votare sino a un massimo di
nove nominativi.
Ove, a scrutinio effettuato, due o più candidati
risultassero aver ottenuto uguale numero di voti per
l'ultimo seggio disponibile, risulterà eletto quello
con maggiore anzianità continuativa di appartenenza
al G.A.T..
Articolo
8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea
ordinaria dei Soci.
Il Consiglio Direttivo è l'organo direttivo
dell'Associazione. Ha il compito di disporre l'esecuzione
delle decisioni dell'assemblea dei soci, di curare
l'osservanza dello Statuto e di provvedere
all'amministrazione ordinaria e straordinaria, in
conformità alle norme che regolano
l'Associazione.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi
componenti possono essere riconfermati.
Le eventuali dimissioni di un componente del Consiglio
Direttivo devono essere notificate per iscritto.
Le dimissioni o la decadenza della metà più
uno dei Consiglieri eletti determinano lo scioglimento del
Consiglio Direttivo e l'indizione di nuove elezioni;
il non intervento a tre sedute consecutive, senza
giustificazione, produce la decadenza d'ufficio del
Consigliere, che potrà essere sostituito dal socio
eletto primo escluso nell'ultima relativa assemblea e che
durerà in carica fino alla scadenza del triennio in
corso;
il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno tre volte
all'anno;
il Consiglio Direttivo viene inoltre convocato, anche per le
vie brevi, ogni qualvolta il Direttore del G.A.T. lo ritenga
opportuno. La convocazione deve avere luogo, altresì,
quando lo richiedano i due Direttori (tecnico e
organizzativo) o almeno tre altri consiglieri con
indicazione della ragione che la determina;
l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo
viene stabilito dal Direttore del G.A.T..
Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con
l'intervento di un numero di membri che rappresenti la
maggioranza dei consiglieri eletti dall'assemblea e le
relative deliberazioni devono ottenere il voto favorevole
della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
Non sono ammesse deleghe.
Il Consiglio Direttivo provvede a nominare, nell'ambito dei
Consiglieri, il Direttore del Gruppo, il Direttore Tecnico,
il Direttore Organizzativo, il Segretario, il Tesoriere e il
Revisore dei Conti. Ai Consiglieri non spetta alcun compenso
per l'attività inerente la carica.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'ordinaria e
la straordinaria amministrazione salvo quelli espressamente
attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo
Statuto alla competenza esclusiva dell'Assemblea dei
Soci.
Il
Consiglio Direttivo in particolare e a titolo meramente
esemplificativo:
- esamina,
approva e propone all'Assemblea il bilancio preventivo e
quello consuntivo;
- prepara
i programmi di attività da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea;
- delibera
in merito all'accettazione dei contributi volontari a
qualsiasi titolo;
- impartisce
disposizioni sull'impiego dei fondi
disponibili;
- delibera
eventuali Regolamenti interni dell'Associazione, ed
eventuali modifiche, nonché la loro revoca e
abrogazione;
- delibera
in merito all'eventuale partecipazione in Enti e
Associazioni le cui attività e finalità
risultino direttamente o indirettamente correlate con
quelle dell'Associazione:
- delibera
su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione
dell'Associazione;
- nomina,
su proposta della Direzione del G.A.T., i soci
onorari;
- prende
i provvedimenti di esclusione dall'Associazione, su
proposta di un qualsiasi consigliere, nei confronti di
quei soci che non operino secondo i dettami dell'Atto
Costitutivo, dello Statuto e della legislazione
vigente;
- nomina
eventuali delegati e/o rappresentanti, definendone i
poteri, in seno ad altre realtà associative o ad
assemblee esterne al G.A.T.;
- stabilisce
annualmente le quote di iscrizione
all'Associazione;
- esamina
ed eventualmente approva la richiesta di costituzione di
una Sezione territoriale del G.A.T., da esso
amministrativamente dipendente, da parte di un certo
numero di soci e accoglie la designazione del rispettivo
delegato;
- può
costituire Settori Operativi designandone i
responsabili;
- può
nominare Comitati Tecnici e Scientifici, quali organi di
consulenza, determinandone compiti, durata e
modalità di funzionamento.
Del
Consiglio Direttivo del G.A.T. fanno parte, senza diritto di
voto, i delegati delle Sezioni e i responsabili dei Settori
Operativi, in aggiunta ai Consiglieri eletti dall'Assemblea
dei Soci.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo sono
redatti e trascritti su un apposito
registro.
Articolo
9 - LA DIREZIONE DEL G.A.T. (Direttore del G.A.T., Direttore
Tecnico e Direttore Organizzativo)
Il Direttore del G.A.T. ha la rappresentanza legale e in
giudizio dell'Associazione; in sua assenza o impedimento, la
rappresentanza legale può essere assunta dal
Direttore Tecnico congiuntamente al Direttore Organizzativo.
Qualora, in assenza o impedimento del Direttore del Gruppo,
uno dei due Direttori fosse a sua volta assente o impedito,
i poteri del Direttore potranno essere esercitati dall'altro
Direttore presente congiuntamente a un consigliere;
Il
Direttore del G.A.T.:
- presiede
le riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio
Direttivo e della Giunta Esecutiva;
- stabilisce
gli ordini del giorno dell'Assemblea dei Soci, del
Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, tenendo
conto anche delle proposte dei rispettivi
componenti;
- avvalendosi
anche dei Direttori Tecnico e Organizzativo, provvede
all'esecuzione delle delibere assunte dall'Assemblea, dal
Consiglio Direttivo e dalla Giunta Esecutiva;
- gestisce
e coordina tutte le attività correnti con la
collaborazione dei due direttori (Tecnico e
Organizzativo);
- avvalendosi
delle specifiche competenze all'interno del Consiglio
Direttivo, concorre alla predisposizione dei bilanci
preventivi e quelli consuntivi; li sottopone
all'approvazione del Consiglio stesso e alla successiva
approvazione dell'Assemblea dei soci;
- ha i
poteri per l'apertura dei conti bancari e postali
intestati all'Associazione e ha il potere di firma
singola sulle disponibilità esistenti, parimenti
al Tesoriere.
Articolo
10 - LA GIUNTA ESECUTIVA
La Giunta Esecutiva è l'organo esecutivo
dell'Associazione.
Attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e prende
eccezionalmente decisioni in casi urgenti; queste ultime
dovranno essere sottoposte a ratifica del Consiglio alla
prima riunione.
La Giunta è composta dal Direttore del G.A.T., dal
Direttore Tecnico, dal Direttore Organizzativo, dal
Segretario e dal Tesoriere; per la Giunta Esecutiva in
materia di deliberazioni, delle modalità di
convocazione e validità delle sedute valgono regole
analoghe a quelle del Consiglio
Direttivo.
Articolo
11 - IL SEGRETARIO
Oltre a far parte del Consiglio Direttivo e della Giunta
Esecutiva è responsabile delle comunicazioni
associative, della registrazione dei verbali dell'Assemblea
dei Soci, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.
Il Segretario inoltre cura l'aggiornamento del Libro Soci
del G.A.T..
Articolo
12 - IL TESORIERE
Oltre a far parte del Consiglio Direttivo e della Giunta
Esecutiva è responsabile della tenuta dei conti
dell'Associazione.
Il
Tesoriere del G.A.T.:
- riceve
le quote di iscrizione dei soci;
- provvede
all'introito di eventuali contributi, lasciti ed
erogazioni diverse;
- effettua
i pagamenti relativi alle spese deliberate dalla Giunta
Esecutiva e dal Consiglio Direttivo;
- concorre
alla predisposizione dei bilanci consuntivo e preventivo,
in base alle attività programmate, da sottoporre
al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei
Soci;
- ha il
potere di firma singola sulle disponibilità
esistenti sui conti bancari e postali intestati
all'associazione;
- ha
l'obbligo di segnalare a ogni riunione del Consiglio
Direttivo la situazione finanziaria
dell'Associazione.
Articolo
13 - IL REVISORE DEI CONTI
Oltre a far parte del Consiglio Direttivo, provvede al
riscontro della gestione finanziaria dell'Associazione;
accerta la regolare tenuta delle registrazioni; può
esprimere il proprio parere, mediante apposite relazioni,
sui bilanci preventivi e consuntivi direttamente
all'Assemblea dei Soci.
TITOLO
IV
REVISIONE DELLO STATUTO
Articolo
14 - Lo Statuto è modificato dall'Assemblea dei
Soci su proposta del Consiglio Direttivo, il quale deve
avere preventivamente approvato la proposta di modifica con
la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Articolo
15 - La deliberazione di abrogazione totale dello
Statuto non ha efficacia se non è accompagnata dalla
deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il
precedente.
Articolo
16 - Un'iniziativa di revisione o di abrogazione che
dovesse essere respinta dal Consiglio Direttivo, non
può essere reiterata fintanto che vige in carica il
medesimo Consiglio a cui è stata
presentata.
TITOLO
V
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Articolo
17 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Per deliberare lo scioglimento e la liquidazione
dell'Associazione, con relativa devoluzione del patrimonio,
occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli
associati riuniti nell'Assemblea dei Soci che, su proposta
del Consiglio Direttivo, ne indica le modalità
esecutive.
Nel caso di scioglimento e liquidazione dell'Associazione, i
beni della stessa verranno attribuiti a un'Associazione di
Volontariato senza scopo di lucro o a un Ente pubblico, la
cui scelta finale spetta all'Assemblea, avente fini analoghi
a quelli del Gruppo Archeologico Torinese, sentito
l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190
della legge 662/1996, salvo diversa destinazione imposta
dalla
legge.
TITOLO
VI
DISPOSIZIONI
FINALI
Articolo
18 - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Statuto annulla e sostituisce il precedente,
redatto con atto del Notaio Bruno Tessitore in data 17
Dicembre 1992, repertorio numero 18707 / 7776, e registrato
in Torino, 23 Dicembre 1992, numero 43118.
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono gli
eventuali Regolamenti interni del G.A.T., nonché le
norme del Codice Civile e delle altre leggi
vigenti.
Torino,
19 Dicembre 2008
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